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Food Truck@Cucinando su due ruote, Bologna
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Food Truck@ rue Saint Lazare, Paris
Food Truck@ rue Saint Lazare, Paris
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Snavel bus @ De Rollende Keukens, Amsterdam, Westerpark
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Seoul Sister @ De Rollende Keukens, Amsterdam, Westerpark
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Leggi e Normative

L'attività di commercio ambulante è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 Marzo 1998 (artt. 27-30) "Riforma Bersani" e dalle legislazioni regionali, a cui lo stesso decreto rimanda la definizione delle disposizioni particolari. La definizione precisa è "commercio al dettaglio su area pubblica".
Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
L'attività di commercio ambulante su area pubblica può essere esercitata esclusivamente da persone fisiche o da società di persone regolarmente costituite (sas o snc). 
Ciascuna Regione o Provincia autonoma si è dotata di una legge regionale o provinciale di attuazione.

Tipologia di attività
Il primo passo da compiere è possedere una licenza/autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Tale attività può essere svolta su posteggio fisso o in forma itinerante.

  • Autorizzazione tipo A (commercio ambulante con posteggio fisso): viene rilasciata dal Comune competente per territorio ed è concessa per un preciso giorno in un certo mercato o fiera. Semestralmente (tra marzo-aprile e settembre-ottobre) la Regione pubblicasul BUR l'elenco dei posteggi liberi, comune per comune. Dalla data di pubblicazione ci saranno 30 giorni per fare domanda al Comune. In alcune regioni chi possiede l'autorizzazione di tipo A può occuparsi ancbe di commercio itinerante.
  • Autorizzazione tipo B (commercio ambulante in forma itinerante): viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, consente l’esercizio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, nelle fiere, nei mercati ma limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati dai titolari. Non vengono più concesse autorizzazioni temporanee e straordinarie. In presenza dei requisiti richiesti le autorizzazioni vengono automaticamente concesse. L'autorizzazione è gratuita: è stata abolita sia la tassa di rilascio che quella di rinnovo. Per informazioni più approfondite su autorizzazioni, concessioni di posteggi o trasferimenti occorre rivolgersi al Comune di residenza. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate. Inoltre, l’autorizzazione al commercio in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore. 

Requisiti per lo svolgimento dell’attività

Per entrare in possesso dell’autorizzazione occorre possedere i requisiti soggettivi/morali previsti dalle norme di settore e i requisiti oggettivi/professionali, necessari o meno a seconda del tipo di commercio che si intende effettuare.
Per esercitare un'attività commerciale ambulante di tipo "non alimentare" non occorrono requisiti specifici. Al contrario, per qualsiasi forma di commercio nel "settore alimentare", occorre il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
-essere già iscritto al R.E.C. presso la Camera di Commercio;
-avere frequentato un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalla Regione;
-aver esercitato 2 anni negli ultimi 5 in qualità di titolare, socio, dipendente qualificato o collaboratore in analoga attività;
-possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o titoli di studio attinenti.
I mezzi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti alimentari devono rispondere ai requisiti indicati in un apposita ordinanza del Ministero della Sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari per il commercio di tali prodotti. Per "mezzo mobile" si intende un veicolo, immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio.

Procedure di inizio attività
E' necessario richiedere l’Autorizzazione amministrativa al Comune, dimostrando di possedere i requisiti morali e soggettivi previsti dalle norme di settore e quelli professionali che servono per il tipo di commercio che si intende intraprendere. Una volta ottenuta l’autorizzazione amministrativa, occorre richiedere l'apertura della Partita IVA all'Agenzia delle Entrate, aprire una posizione presso INPS e INAIL e procedere all'iscrizione alla Camera di Commercio.
E' utile ricordare che per il posto fisso, nel mercato settimanale e/o nelle fiere, la non partecipazione regolare e la somma di più assenze comporta la perdita del diritto stesso.

Semplificazione delle procedure per l'avvio di un'attività d'impresa
A partire dal 1/04/2010, a seguito della Legge 40/2007 che ha introdotto la semplificazione per le procedure di avvio delle imprese, tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese (INPS, INAIL, Agenzia dell'Entrata, etc..), possono essere assolti attraverso la Comunicazione Unica. La stessa, permette di effettuare in un'unica operazione tutte le formalità necessarie la costituzione d’impresa. Le Camere di Commercio hanno predisposto un sito per i servizi per la Comunicazione Unica:http://www.registroimprese.camcom.it.

Altre informazioni utili
-Ogni qualvolta il settore di attività riguarda la vendita, la trasformazione, la produzione, il trasporto di generi alimentari è necessario preventivamente e/o contestualmente all'inoltro della comunicazione presso il comune, fare richiesta di rilascio di autorizzazione sanitaria.  Occorre sempre rapportarsi  con il preposto ufficio d'igiene, poiché ogni amministrazione comunale possiede un proprio regolamento.
-L'avvio della gestione amministrativa di una impresa comporta scelte ed opzioni delicate, come la scelta del regime fiscale, della natura giuridica dell'impresa ecc... è quindi opportuna una analisi approfondita e il consiglio di un esperto in materia. 

Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Artt.27-30) " Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, 59" - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998
Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"  - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007 - Convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 - Supplemento Ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 – Art. 9
Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
 

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